Il presente lavoro di tesi della dott.ssa Ranzato, relatrice Prof.ssa Leban è centrato su una tematica densa, difficile ed espone dal lato legale una materia che presenta alti e rilevanti aspetti di emotività e legami affettivi. Un lavoro coraggioso, tenace e denso integrato da aggiunta di preziose note che integrano perfettamente una acuta conoscenza della materia e delle disposizioni legislative ad essa inerenti. Come da titolo e da abstract la tesi si focalizza sull’art. 3 della legge 219/2017. “Tale normativa prevede e disciplina il rifiuto dei trattamenti sanitari da parte dei soggetti, il ricorso alle cure palliative e alla terapia del dolore e infine alle D.A.T. (disposizioni anticipate di trattamento). In particolare, l’art. 3 della legge 219/2017 prevede la possibilità di rifiutare i trattamenti sanitari anche per i soggetti minorenni, pertanto non capaci di agire, dal punto di vista civilistico, valorizzando la capacità di discernimento del soggetto minorenne, valutata nel caso concreto. La decisione è comunque rimessa ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (o al tutore), ma deve essere assunta sulla base dell’ascolto del minore. Il medico risulta essere il principale interlocutore del minore. In un caso, perché rientra nelle sue competenze vagliare le capacità di discernimento del minore, nell’altro, strettamente connesso, in quanto è colui che eroga l’informazione e ne adatta contenuti e modalità di comunicazione al singolo paziente, sempre facendo uso delle sue conoscenze professionali. Inoltre, il lavoro di tesi allegato cerca di “di approfondire quali siano i rimedi esperibili del caso di violazione del diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore a beneficio del minore. Sembra potersi ricorrere all’autorità giudiziaria, affinché adotti i provvedimenti necessari, con un ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 700 c.p.c. Un approfondimento è stato dedicato anche agli aspetti etici e bioetici che entrano in gioco in temi delicati come questo, soprattutto in riferimento alla circostanza che, in realtà, è la decisione di un soggetto diverso (genitori esercenti la responsabilità genitoriale e/o tutore) rispetto al soggetto realmente interessato (minorenne). Infine, è stata verifica la conformità di quanto previsto dall’art. 3 della legge 219/2017 alla normativa europea a internazionale. Nello specifico, si è arrivati alla conclusione che l’art. 3 della legge 219 del 2017 possa dirsi conforme a quanto previsto a livello internazionale. Tale affermazione non comporta necessariamente che la normativa nazionale europea ed internazionale non siano, in alcuni aspetti, carenti”.

Abstract:

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Tesi:

RanzatoClaudia_tesi