I decreti legislativi emanati in forza della delega contenuta nella legge 206 del 2021, detti anche decreti attuativi perché danno attuazione alla delega, sono stati approvati dal Senato e dalla Commissione giustizia della Camera e sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Si tratta del decreto 149/2022 e del decreto 151/2022. Il primo è relativo all’efficienza del processo civile ed in particolare ai procedimenti in materia di diritti delle persone, ivi compresi quelli in materia di diritti delle persone e delle famiglie.

Il secondo riguarda l’Ufficio per il processo (UPP).

Qui se ne può dar conto, in sintesi, considerata la loro complessità.

Approfondimenti tematici potranno seguire in successive “Riflessioni”.

Il d.lgs 149 disegna un unico rito contenzioso applicabile a tutti i procedimenti in materia di persone minorenni e famiglie, di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. Fanno eccezione però i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione di minori, quelli di adozione internazionale e quelli relativi ai minori stranieri non accompagnati. Per tali procedimenti, che si svolgono davanti al tribunale per i minorenni nella composizione collegiale che comprende i giudici onorari, valgono le vecchie regole. L’affidamento familiare è visto principalmente nella prospettiva del conflitto genitoriale, ed è disciplinato dalle norme sul rito unificato. La competenza è delle sezioni circondariali, e quindi di un giudice che può essere monocratico.

Sarà questo un terreno molto scivoloso per gli operatori e per gli stessi magistrati. E’ difficile infatti stabilire il confine tra affidamento familiare, eterofamiliare e situazione di abbandono.

Il procedimento va introdotto con ricorso e col ministero di avvocato. Competente è la sezione circondariale. Soggetti legittimati a proporlo sono i genitori e il pubblico ministero, nonché i parenti e i legali rappresentanti del minore (tutore, curatore e curatore speciale) nei casi previsti dalla legge. Al ricorso dei genitori deve essere allegato un “piano genitoriale” che indica le modalità dell’affidamento. Il pubblico ministero presenta ricorso sulla base delle indagini preliminari compiute nei casi di allontanamento urgente ex art. 403 c.c. nuovo testo. Il minore ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano e delle sue opinioni si deve tenere conto. L’ascolto va effettuato dal giudice, che può farsi assistere da un esperto. Il minore può chiedere la nomina di un curatore speciale. Rigorose disposizioni limitano il ruolo del servizio sociale nel procedimento e una nuova disciplina viene introdotta per l’affidamento al servizio sociale.

Le disposizioni sul rito unificato entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma la loro applicazione avverrà dal 30 giugno 2023.

Il lgs. 151/2022 reca nel Capo Terzo norme sull’Ufficio per il processo (UPP) presso il tribunale per le persone per i minorenni e per le famiglie, che acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2025.

Qui la fantasia del legislatore delegato si è sbizzarrita. Gli UPP sono costituiti dal presidente del tribunale e sono composti da una pletora di personaggi tra i quali spiccano i giudici onorari, i funzionari della cancelleria, i tirocinanti, il personale in formazione, “ogni altra figura professionale” prevista dalla legge per lo svolgimento delle attività previste dal decreto attuativo (ad es., esperto informatico; mediatore culturale; interprete).

I giudici onorari assegnati all’UPP, per i quali non è prevista retribuzione, possono essere delegati dal magistrato a svolgere funzioni di conciliazione, informazione, ausilio nell’ascolto del minore, sostegno ai minorenni e alle parti, raccordo con i servizi sociosanitari territoriali e con i tutori, coordinamento con i servizi ministeriali nell’ambito dei procedimenti penali connessi. In materia di adozione, possono svolgere per delega ascolto e informazione delle coppie istanti.

Si tratta dunque di un vasto campo aperto, nel quale il presidente del tribunale è chiamato a progettare una struttura del tutto nuova in campo minorile e a realizzarla. Sono compiti non facili, che di per sé richiedono al progettista capacità e competenze particolari per delineare una politica giudiziaria diretta all’affermazione dei diritti del minore. Il timore che queste competenze facciano difetto è più che fondato. Ugualmente fondato appare il timore che senza magistrati, personale amministrativo e risorse finanziarie adeguate, il sistema di protezione giudiziaria dei diritti del minore venga irreparabilmente compromesso.

Luigi Fadiga